La delibera 40 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas pubblicata il 18 Marzo 2004 denominata "Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas" ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli impianti interni partendo dalla considerazione che la società di distribuzione, non potendo operare direttamente sull’impianto interno a valle del proprio misuratore, poteva avere un ruolo attivo nel controllo della documentazione obbligatoria dell’impianto che, se ben compilata e completa, permette di stabilire se lo stesso impianto rispetta le norme in materia. Indirettamente la delibera ha raggiunto l’obbiettivo di aumentare la sicurezza in quanto, accrescendo la conoscenza delle norme da parte degli installatori ha fatto sì che gli stessi lavorassero in modo maggiormente aderente alle stesse a vantaggio della sicurezza degli utilizzatori degli impianti gas.

Modalità di attivazione nuovi impianti gas
La delibera 192/05 dell'AEEG prevede la presentazione di una documentazione minima per ottenere l'attivazione della fornitura che sarà descritta nella sezione relativa. Se la documentazione presentata non è completa o chiara si procederà a comunicare per scritto le incompletezze e a indicare la necessità della ripresentazione completa della documentazione o della sola integrazione. Gli accertamenti documentali saranno eseguiti solo quando la documentazione sarà completa. Se l'accertamento ha esito positivo l'impianto viene attivato o rimane in servizio. Se l'accertamento ha esito negativo l’impianto non viene attivato o viene sospesa l'erogazione del gas e comunicato per scritto al cliente finale le motivazioni.

Descrizione della procedura accertamento
La richiesta di attivazione della fornitura può avvenire esclusivamente presentando la documentazione necessaria agli uffici di EstraGpl e quindi solo per via cartacea e per posta. EstraGpl invia al cliente la documentazione contrattuale unitamente alla documentazione necessaria precompilata. Ottenuto dall’installatore l’allegato I compilato in ogni campo e in particolar modo in quello relativo al punto di riconsegna e tutti gli allegati obbligatori previsti (se esiste il progetto dell’impianto gas deve essere allegato completo di tutti gli elaborati progettuali previsti) e compilato il modello H, il cliente invia tramite posta tutta la documentazione utilizzando la busta preaffrancata, ricevuta con i documenti contrattuali, con la dicitura “Accertamento sulla sicurezza dell’impianto Gas del cliente”, comprensiva degli allegati obbligatori che devono essere consegnati insieme al modello I. Per evitare inutili lungaggini, si raccomanda di prestare attenzione alla completezza della documentazione. A tale scopo sul retro della busta preaffrancata c’è un promemoria del contenuto.
Presentare da subito la documentazione “completa” e cioè comprensiva degli allegati e correttamente compilata consente di attivare la fornitura entro 10 giorni dalla richiesta. Se invece dal controllo risulterà che la documentazione presentata non sarà completa l’azienda procederà a chiedere l’integrazione della documentazione mancante per lettera e la pratica sarà posta in sospensione in attesa dell’integrazione richiesta. Durante questo periodo non sarà possibile procedere all’attivazione della fornitura del gas. Trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data della prima presentazione della documentazione, senza l’arrivo della documentazione richiesta, la pratica sarà classificata come accertamento IMPEDITO se presenti nella documentazione inviata almeno gli allegati "H" e "I" e il certificato o visura camerale dell’impresa installatrice. In mancanza della documentazione minima indicata , trascorsi 90 gg dalla presentazione della documentazione la pratica sarà archiviata. Se la pratica sarà classificata come accertamento impedito si procederà a fissare un appuntamento con il cliente e ad attivare la fornitura. Contestualmente sarà inviata una comunicazione in Comune con la quale si avverte che sull’impianto in questione l’accertamento è stato impedito segnalando al Comune il nominativo dell’installatore che ha eseguito l’impianto stesso e che può procedere nelle verifiche in loco previste dalla delibera. La pratica classificata come accertamento impedito NON SARA’ ACCERTATA e non potrà essere più integrata. L’accertamento deve verificare che i contenuti della documentazione presentata siano conformi alla legislazione vigente e quindi l’impianto deve risultare descritto nei dettagli. Quando la pratica viene considerata completa passerà in accertamento che potrà avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo si procederà ad attivare la fornitura del gas in caso di esito negativo si comunicheranno le motivazioni al cliente interessato e alla società di vendita e si procederà ad archiviare la pratica. IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELL’ACCERTAMENTO NON SI PROCEDERA’ AD ATTIVARE LA FORNITURA. Se l’accertamento avrà esito negativo, sarà disdetto l'eventuale appuntamento già fissato inviando comunicazione scritta alla società di vendita delle motivazioni che hanno portato all’accertamento negativo addebitando alla stessa il costo dell'accertamento. Per la richiesta di attivazione dovrà essere ripresentata per intero tutta la documentazione. L’addebito dell’accertamento avverrà ai seguenti costi stabiliti dall’A.E.E.G.: 40 € per potenzialità di impianto fino a 34,8 Kw. 50 € per potenzialità di impianto compresa fra 34,8 e 116 Kw. 60 € per potenzialità di impianto superiore a 116 Kw. Tale costo sarà addebitato per intero sia in caso di accertamento positivo che negativo o impedito.

I controlli dei Comuni
La delibera prevede che vengano eseguite delle verifiche da parte di personale tecnico incaricato dal comune sul 5% degli impianti accertati con esito positivo; tali verifiche saranno eseguite gratuitamente per il cliente. Nel caso invece di accertamento classificato come impedito, per ogni impianto, saranno addebitati 60 € alla società di vendita che potrà riaddebitare tale importo al cliente finale con la possibilità di aggiungere a tale importo ulteriori costi sostenuti per l’attività durante la quale dovrà accertare la rispondenza dell’impianto a quando dichiarato nella documentazione obbligatoria necessaria ai sensi del DM 37/08.

Preventivi per lavori semplici o complessi 
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha ritenuto opportuno curare direttamente gli standard di comunicazione delle attività previste nella delibera 40/04 predisponendo testi informativi standard per uniformare la quantità e qualità di informazioni fornite in merito ai clienti finali. Per questo in occasione di ogni preventivo eseguito dalla nostra struttura sarà consegnato al richiedente una stampato denominato “Allegato F” che informa il richiedente sulle procedure standard previste dalla delibera fino all’attivazione della fornitura. I nostri preventivisti sono comunque a disposizione del cliente, durante il sopralluogo, per ulteriori notizie eventuali. Per le modalità di richiesta del preventivo vedere le spiegazioni specifiche sul sito.

Per gli installatori
Si consiglia di leggere attentamente la guida alla compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità tenendo presente che la documentazione presentata deve essere chiara e comprensibile in ogni parte affinché vengano evitate difficoltà di interpretazione di quanto scritto da parte degli accertatori.

Riaperture contatori a seguito di fughe o modifiche all'impianto interno e contatori non compresi nella delibera 40/04
In caso di interventi di riapertura di contatori precedentemente chiusi per fuga o per modifiche o rifacimenti completi all'impianto interno l'AEEG ha stabilito che dal 1 Settembre 2006 sia ritirato dalle squadre operative il presente allegato E predisposto per lo scopo. Al posto del precedente ed ormai superato “foglio dell'idraulico” che veniva consegnato alle nostre squadre in occasione di ogni riapertura dell'impianto oggi deve essere consegnato l'allegato E accompagnato dal certificato (o visura) camerale.